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Museo storico della Liberazione - Roma

Legge istitutiva

LEGGE 14 aprile 1957, n. 277

Istituzione in Roma di un Museo storico della Liberazione
La Camera dei Deputati ed il Senato della repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

La seguente legge:

Art. 1.

È costituito in Roma, con sede in via Tasso, 145, un Museo storico della Liberazione.
Il Museo ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è posto sotto la tutela e la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Il Museo ha per fine di assicurare al patrimonio storico nazionale la più completa ed ordinata documentazione degli eventi storici nei quali si concentrò e si svolse la lotta per la liberazione di Roma durante il periodo 8 settembre 1943 – 4 giugno 1944.
Per realizzare tale fine il Museo cura la raccolta, la conservazione e l’ordinamento di cimeli, documenti e quanto altro valga a dare testimonianza ed a diffondere la conoscenza di quel glorioso periodo.

Art. 3.

Per il funzionamento del Museo è inscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, a decorrere dall’esercizio finanziario 1956-57, un contributo annuo di un milione.
Alla copertura di tale onere si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 195 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l’esercizio 1956-57 e dei capitoli corrispondenti per i successivi esercizi.
Il Ministero per il tesoro è autorizzato ad apportare con i propri decreti le opportune variazioni di bilancio. Altri mezzi finanziari di cui il museo dispone sono:

  1. gli eventuali contributi e donazioni da parte dello Stato, di enti locali, di privati e cittadini e istituzioni;
  2. le entrate derivanti dall’attività del Museo.

Art. 4.

Il Museo è retto da un comitato composto:
da quattro rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, dei quali uno all’uopo designato dal Ministero stesso riveste la carica di presidente;

  1. di due rappresentanti del Ministero della difesa;
  2. di un rappresentante dell’Amministrazione degli archivi di stato;
  3. di un rappresentante del Comune di Roma;
  4. di un rappresentante di ciascuno dei seguenti enti: Associazione nazionale partigiani d’Italia, Federazione italiana volontari della Libertà, Federazione italiana associazioni partigiane, Associazione nazionale ex-internati, Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti.

Il Comitato elegge nel suo seno un vicepresidente ed un segretario tesoriere, dandone comunicazione al Ministero della pubblica istruzione.
I membri del comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 5.

Il presidenze ha rappresentanza legale dell’Istituto, convoca e presiede le adunanze del Comitato e ne fa eseguire le deliberazioni; vigila sull’andamento del Museo; compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione; adotta eventuali provvedimenti di urgenza, riferendone alla prima adunanza del Comitato.
In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente.

Art. 6.

Il Comitato delibera i bilanci preventivi e consuntivi, sovrintende alla gestione economica ed amministrativa del Museo; provvede a tutto quanto attiene all’attività del Museo.
Il Comitato è convocato presso la sede locale del Museo e altrove ogni qualvolta il presidente lo consideri opportuno nell’interesse del Museo, ovvero quando ne facciano richiesta quattro suoi membri e il Collegio dei revisori dei conti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e non sono validi se non sono presenti la metà più uno dei componenti il Comitato .
In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 7.

L’anno finanziario comincia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell’anno successivo.
Entro il mese di dicembre il presidente trasmette per l’approvazione al Ministero della pubblica istruzione il bilancio preventivo per il successivo anno, già deliberato dal Comitato.
Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario il presidente trasmette per l’approvazione al Ministero della pubblica istruzione il conto consuntivo, che si riferisce all’esercizio decorso, già deliberato dal Comitato, corredato dalla relazione dei revisori dei conti.
Il conto consuntivo viene approvato dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Ministero del tesoro.

Art. 8.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri, due effettivi ed uno supplente, nominati dal Ministero della pubblica istruzione e scelti fra i suoi funzionari e di due membri, uno effettivo ed uno supplente, nominati dal Ministero del tesoro.
I revisori dei conti durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.
Essi esercitano il loro mandato ai sensi delle norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili, ed assistono alle riunioni del Comitato.

Art. 9.

Il personale del Museo è statale, collocato nella posizione di comando, ed è costituito da un impiegato d’ordine e da un custode, che sono messi a disposizione del Museo dal Ministero della pubblica istruzione e svolgono la loro mansione sotto la sorveglianza del Comitato. 

Art. 10.

In caso di scioglimento il Museo devolverà tutto il suo patrimonio allo Stato e per esso agli organi competenti.
La presente legge, munita del sigillo di Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 14 aprile 1957

GRONCHI
Segni – Rossi – Medici
Visto, il Guardasigilli: MORO
 

Così modificato con la Legge 19 Aprile 1959, n. 255