LEGGE 14 aprile 1957, n. 277
Art. 9.
Il personale del Museo è statale, collocato nella posizione di comando, ed è costituito da un impiegato d’ordine e da un custode, che sono messi a disposizione del Museo dal Ministero della pubblica istruzione e svolgono la loro mansione sotto la sorveglianza del Comitato.