Art. 1 – Il Museo Storico della Liberazione: caratteristiche e funzioni
Il Museo storico della Liberazione, ente di diritto pubblico istituito con legge 14 aprile 1957, n. 277, è un istituto di cultura e di ricerca che opera, in via permanente, nell’ambito dell’autonomia organizzativa e scientifica tutelata dall’art. 33 della Costituzione. Il Museo, aperto al pubblico, opera senza scopo di lucro, ed espone i risultati di raccolte e di ricerche relative alle testimonianze, materiali e immateriali, del periodo storico in cui si svolse la lotta per la liberazione di Roma dal nazifascismo, (8 settembre 1943 - 4 giugno 1944). Il Museo, pur essendo aperto ad una prospettiva non solo nazionale, ma anche europea ed internazionale, svolge un particolare servizio diretto alla popolazione di Roma Capitale, della Provincia di Roma e della Regione Lazio, con particolare riferimento agli studenti di scuole ed università.
Art. 2 – Attività e gestione del Museo
Le attività di gestione del Museo sono costituite da:
- raccolta, conservazione, ordinamento, organizzazione ed esposizione di cimeli, documenti, materiali scritti ed audiovisivi di ogni genere;
- conservazione del patrimonio di beni immobili e mobili e sua manutenzione;
- reperimento e utilizzo delle risorse finanziarie ed economiche;
- organizzazione del personale e funzionamento dei servizi di accoglienza e assistenza al pubblico, didattici e di promozione della cultura, di consultazione della biblioteca, dell’archivio e delle altre collezioni documentarie;
- corretta utilizzazione e manutenzione delle strumentazioni di sicurezza e videosorveglianza e di accesso ai disabili,
- predisposizione di ogni iniziativa diretta alla pubblica fruizione del patrimonio del Museo.
Alle attività di gestione si collegano quelle di valorizzazione, con particolare riguardo a:
- facilitazione dell’accesso alla conoscenza del patrimonio museale mediante strumenti informativi, documentazione scritta e audiovisiva, pubblicazioni, altri mezzi di comunicazione anche elettronica e telematica;
- realizzazione di attività formative e di promozione culturale sui temi propri del Museo o ad essi collegati;
- promozione, sui medesimi, di concorsi, mostre e rassegne;
- realizzazione, sui medesimi di studi, ricerche, seminari, convegni e altre iniziative di ricerca scientifica, anche comparatistiche;
- organizzazione di itinerari culturali, sia a livello cittadino, provinciale e regionale, sia a livello nazionale, europeo e internazionale.
Nello svolgimento delle proprie attività il Museo, pur salvaguardando la propria identità ed autonomia, opera ricercando la collaborazione di altri istituti di cultura e di ricerca, di scuole e università, di forme associative operanti nei settori culturali e sociali, italiane e straniere.
Il Museo opera sviluppando la collaborazione con altri Musei, anche attraverso lo scambio di mostre tematiche e l’allestimento in comune di mostre. Di norma nessuna opera e nessun oggetto può essere trasportato fuori dal Museo, per mostre o iniziative culturali, senza la preventiva autorizzazione del Presidente e, ove previsto, della competente Soprintendenza. Le opere e gli oggetti concessi in prestito devono essere assicurati a cura e a carico del soggetto richiedente, per il valore che sarà indicato Presidente del Museo, sentito il parere di un esperto di valutazione.
Il Presidente può concedere, su istanza scritta, l'autorizzazione ad eseguire fotografie e altre riproduzioni degli oggetti e dei documenti esposti, come pure degli ambienti del Museo. La riproduzione di oggetti, documenti ed ambienti è sottoposta a limiti e vincoli previsti dalle norme statali in materia di beni culturali. Anche la riproduzione di documenti d’archivio, di giornali, di manifesti e volantini, di fotografie, di libri è sottoposta agli stessi vincoli. Un apposito disciplinare riguarderà l’intera materia, fissando anche i costi e le modalità tecniche.
Comunque, chi richiederà l’autorizzazione dovrà impegnarsi a donare al Museo una copia della riproduzione o della ripresa (foto, filmato, calco, ecc.) ed anche una copia dell'eventuale elaborato (tesi di laurea o di dottorato, volume, articolo scientifico, rivista) che riguardi gli oggetti di cui sopra.
Il Museo garantisce i servizi rivolti al pubblico per fruire delle condizioni e delle opportunità di accedere alle esposizioni e alle collezioni, rimuovendo gli eventuali impedimenti che rendano difficile o impossibile l’esercizio di tale facoltà per particolari categorie di utenti.
Il Museo è impegnato a svolgere il proprio servizio secondo criteri di qualità, semplificazione delle procedure, informazione agli utenti, adeguandosi agli standard di qualità previsti da norme statali, della Regione Lazio e del Comune di Roma.
Una Carta dei Servizi, approvata dal Comitato Direttivo su proposta del Presidente, identificherà gli specifici servizi erogati con indicazione degli standard attesi e delle modalità di tutela dei diritti degli utenti.
La gestione economica del patrimonio e delle risorse finanziarie del Museo, di cui all’art. 3 della legge istitutiva, è regolata dalle norme relative agli enti pubblici, tenendo conto delle osservazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 3 – Organi
Sono organi del Museo Storico della Liberazione:
- il Presidente
- il Comitato Direttivo
- il Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 4 – Il Presidente
Il Presidente, designato dal Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo, in base all’art. 4, comma a) della legge istitutiva, ha la rappresentanza legale dell’ente, convoca e presiede le adunanze del Comitato Direttivo e ne fa eseguire le deliberazioni; vigila sull’andamento del Museo; compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione; adotta eventuali provvedimenti di urgenza, riferendone alla prima adunanza del Comitato Direttivo. Ad esso competono anche le funzioni di Direttore del Museo.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente; al quale può eventualmente delegare la trattazione di singole materie.
All’atto dell’entrata in carica, il Presidente presenta al Comitato Direttivo un piano triennale di attività, con indicazione delle risorse da reperire e delle collaborazioni da attivare.
Ogni anno, unitamente alle variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio passato e al bilancio di previsione per l’esercizio successivo, il Presidente propone al Comitato Direttivo la relazione annuale sull’attività svolta e le linee programmatiche annuali per l’attività futura, compresi adattamenti e aggiornamenti del piano triennale.
Il Presidente, in base all’art. 5 della legge istitutiva, è responsabile della gestione e dei servizi, dell’ organizzazione interna e del funzionamento del Museo.
In particolare, compete al Presidente:
- la proposta di orientamenti programmatici annuali e triennali;
- l’istruttoria di proposte e progetti di attività formulate da soggetti esterni sui quali decide il Comitato direttivo;
- l’individuazione di competenze professionali e di risorse umane necessarie allo svolgimento delle attività;
- il coordinamento operativo tra i vari settori di attività del Museo;
- la verifica dell’efficacia dei servizi.
Art. 5 – Il Comitato direttivo
Il Comitato direttivo del Museo, previsto dall’art. 4 della legge istitutiva, è composto:
- da cinque rappresentanti del Ministero per i Beni e le attività culturali e per il Turismo, nominati con decreto del Ministro, dei quali uno all’uopo designato dal Ministro stesso riveste la carica di Presidente;
- di due rappresentanti del Ministero della Difesa;
- di un rappresentante di Roma Capitale;
- di un rappresentante di ciascuno dei seguenti enti: Associazione nazionale partigiani d’Italia, Federazione italiana volontari della Libertà, Federazione italiana associazioni partigiane, Associazione nazionale ex-internati, Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti.
Su proposta del Presidente, il Comitato elegge nel suo seno un Vicepresidente dandone comunicazione al Ministero per i Beni e le attività culturali e il Turismo.
I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Il Comitato provvede al raggiungimento degli scopi previsti dalla legge istitutiva, e in particolare:
- approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- esamina il piano annuale e triennale delle attività, proposto dal Presidente.
- sovrintende alla gestione economica ed amministrativa del Museo;
- provvede alle attività di gestione e valorizzazione di cui al precedente art. 2 e tutto quanto attiene agli atti necessari al funzionamento del Museo.
Il Comitato è convocato ogni qualvolta il Presidente lo consideri opportuno nell’interesse del Museo, ovvero quando ne facciano richiesta cinque suoi membri e il Collegio dei revisori dei conti, ed almeno due volte l’anno per l’approvazione dei bilanci.
Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno sette membri; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
La partecipazione al Comitato direttivo è onorifica; può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, nei limiti previsti dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare, per ogni seduta giornaliera, l’importo stabilito per legge.
Art. 6 – Il Segretario Tesoriere
Su proposta del Presidente, il Comitato elegge nel suo seno un Segretario Tesoriere, dandone comunicazione al Ministero per i Beni e le attività culturali e il Turismo. Il Segretario Tesoriere assicura il funzionamento del Comitato direttivo e ne redige e conserva i verbali, opera per delega del Presidente nella gestione del patrimonio, in collegamento con l’attività del coordinatore amministrativo, intrattiene i rapporti con gli enti di cui all’art. 5 e con gli enti sovventori.
Art. 7– Il Collegio dei revisori dei conti
Il Collegio dei revisori dei conti è composto da due membri, nominati dal Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo e da un membro, nominato dal Ministero dell’economia e delle finanze e scelti fra i suoi funzionari.
I revisori dei conti durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.
Ad essi spettano le remunerazioni annuali previste dalle norme vigenti.
Art. 8 – Il Coordinatore amministrativo
Il Coordinatore amministrativo è nominato dal Comitato direttivo, su proposta del Presidente, ha funzione esecutiva ed opera sotto le direttive del Presidente: è il suo diretto collaboratore ed è responsabile della tenuta dei registri e delle scritture contabili del Museo, della concreta esecuzione delle deliberazioni, dell’impiego del personale dipendente e del coordinamento organizzativo delle attività.
Al Coordinatore amministrativo può essere corrisposto un compenso annuale determinato dal Comitato direttivo.
Art. 9 – Rinvio
Per quanto non espressamente previsto in questo regolamento, si applicano le norme statali e regionali che regolano la materia.
Regolamento approvato dal comitato direttivo il 23 dicembre 2014 e dal MIBACT- Direzione generale Musei con nota 3562 class. 280400 del 13 luglio 2015