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Museo storico della Liberazione - Roma

Le motivazioni della richiesta di oro

il Tribunale Militare di Roma nella Sentenza del 20 luglio 1948 n.631 smonta l’argomentazione di Kappler secondo la quale, la richiesta dell’oro sarebbe servita ad evitare la deportazione. Infatti se avesse voluto realmente preservare gli ebrei romani, Kappler non avrebbe dovuto far riferimento a “gruppi finanziari ebraici all'estero” i cui contatti avrebbero potuto essere sfruttati dal servizio informazioni tedesco. Il tribunale conclude che “egli non si occupava della sorte degli ebrei romani”. Il capo d’imputazione di cui Kappler deve rispondere in questo processo iniziato l’8 maggio 1948 è quello di ”estorsione aggravata” per aver “procurato a sé, al capo della polizia di sicurezza, SS-Obergruppenfuhrer Kaltenbrunner, e ad altri, un ingiusto profitto” di 50 kg. d'oro con la minaccia di deportare “un numero imprecisato di ebrei romani”. Nel corso del processo, è stata modificata “la rubrica di estorsione aggravata in “requisizione arbitraria” e l’imputato è stato condannato a quindici anni di reclusione. Nella sentenza,oltre ad evidenziare il clima di “caccia all’uomo, abile, continua, spietata” da parte della polizia militare tedesca e “rastrellamenti per procurare lavoratori per la Germania e Italia”, si dice che Kappler non prese parte attiva alla razzia del 16 ottobre, ma provvide successivamente a fare operare arresti di ebrei il cui numero, nel periodo novembre 1943 - maggio 1944, raggiunse la cifra di 1.200 circa; ebrei che nella maggior parte furono inviati in campi di concentramento o furono fucilati alle Fosse Ardeatine. “Il che è un'ulteriore prova che non un sentimento di salvare vite di ebrei spinse il Kappler nella richiesta dell'oro, ma ambizione di mettere in rilievo doti di abilità e di dedizione alla politica razzista del nazismo”. Presentato immediato ricorso, il Tribunale Supremo Militare conferma la condanna a quindici anni nella sentenza del 1952; ulteriore ricorso in Cassazione che, in data 19 dicembre 1953, lo dichiara inammissibile.